SEGNALAZIONE: Tribunale di Roma, fuorvianti le indicazioni sulle esecuzioni mobiliari

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  1. Gianmaria Vito Livio Bonanno
     
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    Gentile Collega,
    vogliamo segnalare la presenza di un’imprecisione, a nostro prudenziale avviso, nelle "Istruzioni pratiche per il perfezionamento dell'iscrizione a ruolo ed il deposito telematico di atti nelle procedure esecutive mobiliari", aggiornato all’8 novembre 2015 e pubblicato il 15/12/2015 sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma (clicca qui), in cui a pagina 2 viene rappresentata la necessità per il difensore di attestare la conformità, ai sensi degli artt. 518 o 543 c.p.c., delle copie informatiche del Titolo, dell'Atto di Precetto e dell'Atto di Pignoramento, agli originali in suo possesso, che dovranno essere depositate telematicamente, su documento informatico separato e firmato digitalmente.

    La stessa imprecisione, divenuta tale secondo la normativa vigente, è contenuta nel documento relativo alle esecuzioni immobiliari che si trova sul “nuovo” sito del Tribunale di Roma (clicca qui), che, però, non è stato aggiornato, così come il documento sulle istruzioni per le esecuzioni mobiliari, risalenti addirittura all’11/11/2014.

    Alla luce delle modifiche normative introdotte con il Decreto Legge 83/2015, convertito con la Legge 132/2015, riteniamo utile segnalare, sempre secondo un’interpretazione prudenziale − comunque maggioritaria − che, ad oggi, tale modalità di attestazione della conformità delle copie informatiche non sembra possibile e, quindi, tale modo di procedere non sia corretto.

    Ad un'attenta lettura dell’art. 16 undecies del DL. 179/2012, così come modificato dalla L. 132/2015, il quale dispone che “l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”, si evince che l'attestazione su documento separato va effettuata secondo le modalità e specifiche tecniche non ancora emanate dal Ministero.

    Riteniamo, pertanto, che, ad oggi, le attestazioni di conformità delle copie informatiche, anche per immagine (scansione), debbano essere necessariamente inserite all’interno della stessa copia informatica, così come previsto dal comma 2 dell’art. 16 undecies del Decreto Legge 179/2012, non potendosi procedere ad attestazioni di conformità su documento informatico separato, vista l’assenza delle specifiche tecniche ministeriali, essendo, inoltre, fortemente in dubbio l’applicabilità della precedente normativa.

    Come inserire l'attestazione di conformità all'interno della copia informatica in pdf

    Un caro saluto.

    Movimento Forense
    Avv. Massimiliano Cesali

    Dipartimento Giustizia Telematica
    Avv. Gianmaria V. L. Bonanno
    Avv. Adriano Scardaccione
     
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0 replies since 21/12/2015, 07:49   84 views
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