Parte civile

lista testimoniale p.o. e costituzione p.c.

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  1. Stefanone di Roma
     
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    Ho letto opinioni contrastanti sulla possibilità di depositare la lista testimoniale per la parte offesa sette giorni prima dell'udienza prevista per l'apertura del dibattimento e depositare, invece, l'atto di costituzione di parte civile, senza notificarlo, all'udienza medesima. Questa prassi sembrerebbe non condivisa uniformemente in tutti i tribunali. A Roma per esempio è stato consentito. Qualcuno è in grado di fornire un parere esaudiente?
    Grazie per il contributo. Stefanone.
     
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  2. Gaetano_Napolitano
     
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    Buonasera. Grazie per aver aperto la discussione.
    Come parte civile potrai depositare la lista testi nel termine indicato di sette giorni prima dell'udienza dibattimentale, unicamente dopo aver regolarmente costituito il rapporto processuale con le altri parti processuali (ovvero PM, Impuntato e difensore di quest'ultimo).
    Ciò può avvenire o con la costituzione all'udienza preliminare (ove prevista) oppure con la notifica dell'atto di costituzione di parte civile alle suddette parti.
    Viceversa come difensore della persona offesa dal reato (e quindi prima della formale costituzione di parte parte civile) potrai depositare nel termine innanzi indicato una memoria ex art. 90 c.p.p. nella quale, oltre a prendere posizione rispetto ai fatti per cui è processo, indicherai anche i testi di cui vorrai avvalerti nel corso del dibattimento.
    All'udienza, dopo aver correttamente instaurato il contraddittorio processuale con la costituzione di parte civile, richiamerai e, farai tuoi i testi indicati dalla parte offesa dal reato che nelle more si è costituita parte civile.
    Questa attività, deposito lista testi, in un futuro prossimo - si spera - sarà esperibile con gli strumenti del processo penale telematico.
     
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1 replies since 29/6/2014, 09:11   953 views
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